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Ordinanza — n. 36152/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to request special mitigation during trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36152/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for fraudulent bankruptcy, arguing the lower court failed to apply a special mitigating circumstance ex officio. The court rejected this claim, ruling that the appellant cannot complain via cassation about the exercise of discretionary powers regarding mitigation if they did not request such consideration during the trial.

Regesto Legislator

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Art. 219 comma 3 legge fall.; Art. 597 comma 5 cod. proc. pen.: A party cannot raise via cassation a complaint regarding the non-exercise of discretionary powers to apply mitigating circumstances if they did not request such consideration during the trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent bankruptcy special mitigation ex officio application cassation inadmissibility failure to request mitigation bancarotta fraudolenta cattiva gestione irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 219 comma 3 legge fall.
Art. 597 comma 5 cod. proc. pen.
219 comma terzo legge fall., è manifestamente infondato, in quanto l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, del mancato esercizio dei poteri di cui all'art. 597, comma 5, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, Salerno
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRONARDI NICOLO nato a MONOPOLI il 05/12/1954 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mastronardi Nicolò ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta ex art. 223 comma secondo n. 2 legge fallimentare; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione all'omesso esercizio del potere-dovere di applicare d'ufficio dell'attenuante speciale prevista dall'art. 219 comma terzo legge fall., è manifestamente infondato, in quanto l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, del mancato esercizio dei poteri di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. in ordine al riconoscimento di eventuali attenuanti, qualora, come nella specie, non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (arg. da Sez.

U., n. 22533 del 25/10/2018, Salerno); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2