Cassation court dismisses appeal against peace court sentencing for threats due to inadmissible factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Laronna Jezzi Philip against the Florence Tribunal's confirmation of a threat conviction inadmissible. The appellant raised only factual grievances and alleged motivational defects, which were not properly deduced under the relevant procedural articles. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for minor offenses are inadmissible if they rely solely on factual complaints or unproven allegations of motivational defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAROMA JEZZI PHILIP nato a WOKING( GRAN BRETAGNA) il 03/04/1970 avverso la sentenza del 22/11/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Laronna Jezzi Philip ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia ex art. 612 cod. pen.; Premesso che l'avviso di udienza è stato notificato anche all'avv. Alessio Antoniazzi, il quale ha inviato una nota alla cancelleria di questo ufficio rappresentando di non essere più difensore dell'imputato; chiarito che il rapporto processuale si è ritualmente costituito mediante notifica dell'avviso all'avv.
Olivia Nati, difensore di fiducia che ha sottoscritto il ricorso, e che quindi l'intervenuta rinuncia/revoca del mandato al secondo difensore è irrilevante ai fini in rassegna; Considerato che l'unico motivo di ricorso, seppure richiami l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., si sostanzia in doglianze di fatto o al più nella denuncia di vizi motivazionali non deducibili in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i