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Ordinanza — n. 36145/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for procedural defects and missing appeal requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36145/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to specific procedural violations and substantive defects. The appellant failed to adequately link his arguments to the contested decision, omitted a required critical analysis of the court's reasoning, and did not explicitly request the substitution of prison time with home detention in the appeal act. Consequently, the court rejected all grounds, including those added later, and ordered the appellant to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, c.p.p.; Art. 585, comma 4, c.p.p.; Art. 597, comma 5, c.p.p.; Art. 20-bis c.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals must explicitly correlate grievances with the contested decision and cannot be added post-filing; requests for alternative sentencing not raised in the appeal act cannot be considered by the appellate court.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility bankruptcy fraud conviction substitution of penalty procedural defect appeal court costs and fines bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, c.p.p.
Art. 585, comma 4, c.p.p.
Rilevato che l'inammissibilità del ricorso principale si estende, ex art. 585, comma 4, cod.
Art. 597, comma 5, c.p.p.
Art. 20-bis c.p.
A questo riguardo, il Collegio accede all'esegesi di questa Corte secondo cui, in materia di richieste di sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive previste dall'art. 20-bis c.p.
Art. 599-bis c.p.p.
Ne consegue che, data l'assenza di specifico motivo di appello, è irrilevante la richiesta di sostituzione formulata nell'ambito del concordato, a prescindere dal fatto che essa non è stata reiterata dopo il rigetto della richiesta ex art. 599-bis cod.
art. 581 cod. proc. pen
art. 20-bis c.p
A questo riguardo, il Collegio accede all'esegesi di questa Corte secondo cui, in materia di richieste di sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive previste dall'art. 20-bis c.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ne consegue che, data l'assenza di specifico motivo di appello, è irrilevante la richiesta di sostituzione formulata nell'ambito del concordato, a prescindere dal fatto che essa non è stata reiterata dopo il rigetto della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
sez. 2, 25 marzo 2025, n. 14168
che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (sez. 2, 25 marzo 2025, n. 14168, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENGONI DANIELE nato a ROMA il 23/06/1976 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; ./ Rg. 15488/2025 - Rel. Borrelli - Ud. 24.09.2025 Rilevato che Daniele Mengoni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha riformato, rideterminando la pena inflitta, la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta distrattiva;

Rilevato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia violazione della legge penale e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i due episodi di bancarotta in contestazione - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

Il motivo appare, inoltre, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, senza un adeguato confronto che smentisca il ragionamento svolto dalla Corte territoriale circa il ruolo centrale svolto dal ricorrente in seno alla società fallita, sì da porre nel nulla il valore asseritamente dimostrativo degli elementi a sostegno del coinvolgimento esclusivo del Frezza. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, il ricorso è manifestamente infondato e la motivazione della Corte distrettuale regge agli urti dell'impugnativa, giacché ha posto in luce il collegamento tra la mancata produzione delle scritture contabili e le condotte distrattive.

L'argomentazione secondo cui il ricorrente non avrebbe avuto notizia del fallimento è in fatto e, comunque, non risulta che le scritture contabili siano state prodotte dall'imputato neanche una volta conosciuta l'esistenza del proc penale a carico. Considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante di cui all'art. 219, co. 2, n. 1, I. fall. - è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione fornita dalla Corte territoriale la quale, stante l'allarmante personalità dell'imputato, desumibile dalla condotta tenuta, dalle plurime fattispecie di reato accertate e dal precedente, ha ritenuto non vi siano i presupposti per il riconoscimento delle invocate attenuanti;

Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena della reclusione con la detenzione domiciliare - è inammissibile in quanto la richiesta di sostituzione non era contenuta nell'atto di appello benché, al momento della decisione di prime cure, la pena inflittagli potesse già essere oggetto di sostituzione. A questo riguardo, il Collegio accede all'esegesi di questa Corte secondo cui, in materia di richieste di sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive previste dall'art. 20-bis c.p. il giudice di appello non può disporre la sostituzione ex officio nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, c.p.p. che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (sez. 2, 25 marzo 2025, n. 14168, Rv. 287820 - 01).

Ne consegue che, data l'assenza di specifico motivo di appello, è irrilevante la richiesta di sostituzione formulata nell'ambito del concordato, a prescindere dal fatto che essa non è stata reiterata dopo il rigetto della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. Rilevato che l'inammissibilità del ricorso principale si estende, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ai motivi aggiunti. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C