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Ordinanza — n. 36143/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on false ID document charges due to inadmissible new arguments and legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36143/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Antonio Bova inadmissible and dismissed the conviction for possession and fabrication of false identification documents. The appellant raised new arguments regarding the validity clause on the ID card and sought a reclassification of the offense, which the court rejected as untimely and legally unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 497-bis cod. pen.; Art. 363 c.p.p.: New grounds of appeal not deducible in the appeal act are inadmissible; possession of a false document without participation in its creation constitutes a distinct offense from fabrication.

Parole chiave

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false identification documents inadmissible appeal grounds possession vs fabrication untimely new arguments Italian criminal procedure procedimento per falsità falsa dichiarazione della parte esibizione dei documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 497-bis, comma 2, cod. pen.
24.09.2025 Rilevato che Bava Maurizio Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 497- bis, comma 2 cod.
Art. 497-bis, comma 1, cod. pen.
24.09.2025 Rilevato che Bava Maurizio Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 497- bis, comma 2 cod.
Art. 363, c.p.p.
art. 497- bis, comma 2 cod. pen
24.09.2025 Rilevato che Bava Maurizio Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 497- bis, comma 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu
Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio
Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv.
Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, Baldin
Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy
pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma (Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy, Rv.
Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa
Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv.
Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui
273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv.
Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, Amir
Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek
262221, Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVA MAURIZIO ANTONIO nato a LOCRI il 16/05/1978 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rg. 15417/2025 - Rel. Borrelli - Ud. 24.09.2025 Rilevato che Bava Maurizio Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 497- bis, comma 2 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso -con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi - nella parte in cui si duole dell'assenza della clausola di validità per l'espatrio nell'originario documento, è inedito in quanto inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza nell'atto di appello, con cui non era stata contestata la qualità di documento valido per l'espatrio della carta d'identità cui era stata cancellata la dicitura.

Il motivo, inoltre, nella parte in cui deduce l'innocuità del falso è altresì inammissibile in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha escluso l'inoffensività, atteso che l'abrasione della dicitura inerente la clausola di non validità per l'espatrio era stata riconosciuta da un soggetto qualificato, mentre si verte in quest'ultima ipotesi e, quindi, in tema di reato impossibile, solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, ictu ocu/i, riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639;

Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, dep. 2012, Baldin, Rv. 252946). Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nel reato di cui all'art. 497-bis, co. 1, cod. pen. - è manifestamente infondato. Per chiarire le ragioni di questa conclusione occorre richiamare l'univoca giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è solo la detenzione di un documento falso alla cui formazione il detentore non sia in alcun modo concorso che integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma (Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427;

Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Ry. 262221, Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468, non massimata sul punto). Inoltre, il motivo di ricorso è altresì inammissibile in quanto lo era il corrispondente motivo di appello, giacché la doglianza era stata formulata per la prima volta solo attraverso i motivi aggiunti, come pure sostenuto dalla Corte di appello. Considerato che il terzo e il quarto motivo di ricorso - con i quali il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento, rispettivamente, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena - sono inammissibili in quanto concernono il trattamento punitivo benché. sorretto da congrua motivazione fornita dal giudice del gravame, stante la non ridotta gravità del reato, la presenza di precedenti penali e la condotta processuale, scevra da elementi positivamente apprezzabili.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2025 Il Consiglier