Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it constitutes a prohibited ground of review regarding factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of review constituted a prohibited form of scrutiny under the law. The appellant challenged the lower court's finding of liability for fraudulent bankruptcy based on accounting documents not presented to the administrator. The court ruled that such factual assessments and the reasoning behind them are exclusively within the jurisdiction of the trial court and cannot be re-examined in a legality proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it consists of a ground of review prohibited by law, such as the re-examination of factual findings or the reasoning of the trial court.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTI ALESSANDRO nato a FIRENZE il 14/05/1951 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 15318/2025 - Rel. Borrelli - Ud. 24.09.2025 Rilevato che Alessandro Berti ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che, assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo c) e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 9 e 10 del provvedimento impugnato). Rispetto alle argomentazioni della Corte di appello circa la rilevanza ricostruttiva delle scritture contabili non offerte alla curatela, il ricorso si risolve nella prospettazione di elementi di fatto che non possono avere ingresso nel giudizio di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 24 settembre 2025 Il consiglier estensore Il Preside 1