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Ordinanza — n. 36139/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because preliminary hearing orders are not independently appealable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36139/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Silvio Sorrentino's appeal against a preliminary hearing judge's order inadmissible without formalities. The appellant argued that the order violated his defense rights by failing to notify a specific aggravating circumstance under Article 476 of the Penal Code. The Court ruled that interlocutory orders from the preliminary hearing judge are non-appealable and merely instrumental to the final indictment, with any errors subject to typical nullities under Articles 429 of the Code of Criminal Procedure and Article 61 of Legislative Decree 231/2001.

Regesto Legislator

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Art. 429 cod. proc. pen.; Art. 61, comma 2, d.lgs. 231/2001: Interlocutory orders of the preliminary hearing judge regarding nullities or preliminary issues are not independently appealable to the Court of Cassation, as they are merely instrumental to the issuance of the indictment decree and their defects fall under typical nullities.

Parole chiave

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preliminary hearing orders non-appealable provisions interlocutory decisions defense rights violation typical nullities Cassation inadmissibility indictment decree rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 429 cod. proc. pen.
Art. 61, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231
188080 - 01) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
188080 - 01) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
art. 476 comma 2 cod. pen
artt. 429 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 30753 del 29/09/2020 Cc.
231» (Sez. 5, n. 30753 del 29/09/2020 Cc. (dep.
Sez. 1, n. 2964 del 01/07/1991 Cc.
Sez. 1, n. 2964 del 01/07/1991 Cc. (dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO SILVIO nato il 11/07/1972 avverso il decreto del 04/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 15293/2025 - Rel. Borrelli - Ud. 24.09.2025 Rilevato che Silvio Sorrentino ricorre avverso l'ordinanza del Gup del Tribunale di Nocera del 4 aprile 2025, che ha rigettato l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio. Considerato che il ricorso - con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla violazione del diritto di difesa determinata dalla mancata notifica del verbale contenente la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 476 comma 2 cod. pen. - è stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile.

Invero, «è inammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze interlocutorie del giudice per l'udienza preliminare, su eccezioni e questioni preliminari, anche se relative a nullità in precedenza già dichiarate, trattandosi di provvedimenti di contenuto non definitorio e non autonomamente impugnabili, in quanto meramente strumentali rispetto alla emissione del decreto che dispone il giudizio, i cui eventuali vizi rientrano tra le nullità "tipiche" previste dagli artt. 429 cod. proc. pen. e 61, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231» (Sez. 5, n. 30753 del 29/09/2020 Cc. (dep. 04/11/2020) Rv. 279767 - 01;

Sez. 1, n. 2964 del 01/07/1991 Cc. (dep. 02/08/1991 ) Rv. 188080 - 01) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 24 settembre 2025 Il consigliere estensore I