Criminal appeal dismissed as withdrawn by defendant; court orders payment of procedural costs and fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Pipia Irakli inadmissible because his lawyer submitted a formal waiver of the objection on July 10, 2025. Although the defendant initially sought to challenge the second-instance conviction for the crime under Article 497 bis of the Penal Code, the authenticated signature of the waiver rendered the legal remedy ineffective. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the appellant formally renounces the objection before the court rules on its admissibility, thereby waiving the right to pursue the remedy.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIPIA IRAKLI nato il 20/08/1978 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pipia Irakli ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, ne ha confermato la condanna per il reato ex art. 497 bis cod. pen. con recidiva reiterata (capo 1); Rilevato che il 10 luglio 2025 il difensore dell'imputato ha trasmesso atto di rinuncia all'impugnazione sottoscritto personalmente dal ricorrente con firma autenticata; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/