Cassation court annuls preferential bankruptcy conviction due to statute of limitations expiration after 169 days of suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the crime of preferential bankruptcy had expired due to the statute of limitations. The defendant argued for acquittal on substantive grounds, but the court focused on procedural expiration, noting 169 days of suspension for pandemic-related and scheduling delays. Consequently, the court held that the crime was extinguished by prescription, rendering the conviction void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The statute of limitations for criminal offenses is interrupted by specific suspensions; if the total elapsed time exceeds the statutory limit, the crime is extinguished, leading to the annulment of the conviction.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RONCO GIOVANNI nato a GIOIA DEL COLLE il 14/11/1960 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'imputato Ronco Giovanni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha assolto dal reato di bancarotta preferenziale in relazione al pagamento del 28 giugno 2012 (capo 3.1), ha escluso l'aggravante ex art. 219 comma primo legge fall. e la contestata recidiva e, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato nel resto la condanna per il reato di bancarotta preferenziale, ex artt. 223 comma primo e 216 comma terzo legge fall. (capi 3.2 e 3.3).
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi su: insussistenza dell'elemento oggettivo del reato; erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in merito al trattamento sanzionatorio. Il difensore ha trasmesso una memoria a sostegno dei motivi di ricorsi, nonché un'ulteriore memoria contenente, come motivo aggiunto, l'eccezione di prescrizione del reato.
3. I motivi non sono inammissibili. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 4 aprile 2024 è decorso del termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 169 giorni di sospensione (64 giorni di sospensione c.d. Covid per rinvio udienza del 21 aprile 2020, 105 giorni per differimento udienza dal 22 novembre 2022 al 7 marzo 2023 su richiesta della difesa).
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così