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Ordinanza — n. 36125/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic mitigating circumstances due to adequate appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36125/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Bonaccorsi inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning, but the appellate court had sufficiently justified its decision using personal and factual indices. The Court upheld this interpretation, ruling that judges need not consider every favorable element but only those deemed decisive.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 614 c.p.; Art. 110 c.p.: When rejecting a request for generic mitigating circumstances, the appellate judge need not consider all favorable or unfavorable elements but may limit itself to those deemed decisive or relevant.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal appellate reasoning criminal penalty reduction Corte di Cassazione attenuazione della pena motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 614 c.p.
Art. 110 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACCORSI PIETRO nato a CATANIA il 21/05/1973 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 14951 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Pietro Bonaccorsi ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 614 co.3 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto (si veda pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend