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Ordinanza — n. 36123/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of arguments and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36123/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new assessment of criminal responsibility and recidivism, but the court found the first argument merely repeated the lower court's reasoning and the second argument unfounded since the appellate court explicitly excluded the relevant prior conviction. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and dismissed by the court of first instance without presenting new grounds or a different legal perspective.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments criminal responsibility recidivism exclusion procedural costs falsificazione di monete riciclaggio internazionale di denaro inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORROMACCO MARIO nato a NAPOLI il 04/04/1975 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Torromacco Mario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 416 e 453 cod pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, riproduce pedissequamente l'omologo motivo di appello già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 5 sentenza impugnata);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva conseguente alla valorizzazione di una condanna estinta per esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, è manifestamente infondato dato che la Corte di appello ha espressamente dato atto di non tenere conto di quella condanna ai fini in rassegna (cfr. pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il