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Ordinanza — n. 36120/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late and inadmissible for requesting suspended sentence not agreed upon in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36120/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible on procedural grounds, ruling it filed too late after the statutory deadline expired. The appellant argued for a suspended sentence, but the appellate court had already reformulated the conviction based on prescription for one charge while confirming the original sentence for others. The court rejected the claim because the request for a suspended sentence was not part of the parties' agreement or raised during the appeal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610 cod. proc. pen.: Appeals filed after the statutory deadline are inadmissible, and requests for suspended sentences not included in the parties' agreement or raised during the appeal cannot be raised in cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory deadline suspended sentence parties agreement procedural default bancarotta fraudolenta deposito tardivo dilazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare sia al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia avverso sentenze pronunziate nel vigore del similare istituto previsto dell'art.
Art. 585 cod. proc. pen.
Il termine per l'impugnazione decorre quindi dalla suddetta data ed è pari a giorni 15, cui Si aggiungono 15 giorni per «l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza» ai sensi dell art. 585 cod. proc. pen. Il termine per l'impugnazione spirava, quindi, alla data di domenica 26/01/2025.
Art. 589 cod. proc. pen.
Art. 597 u.c. cod. proc. pen.
Quanto alla pretesa inosservanza dell'art. 597, u.c., cod.
Art. 610 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Law n. 103 del 23 giugno 2017
art. 599-bis cod. proc. pen
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare sia al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia avverso sentenze pronunziate nel vigore del similare istituto previsto dell'art.
art. 110 cod. pen
pen., ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, dichiarando il non doversi procedere per il capo D) di imputazione per intervenuta prescrizione - con conseguente rideterminazione della pena- e confermando, per il resto, la condanna del ricorrente per il reato di cui agli art. 110 cod.
art. 585 cod. proc. pen
Il termine per l'impugnazione decorre quindi dalla suddetta data ed è pari a giorni 15, cui Si aggiungono 15 giorni per «l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza» ai sensi dell art. 585 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Rossi
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
5466 del 28/01/2004, Rossi, Rv.226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERZETTI FABIO nato a NAPOLI il 28/08/1974 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 14862/2025 - Ud. 24 settembre 2025 - Consigliere Borrelli Fabio Ferzetti ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli che, pronunziando ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, dichiarando il non doversi procedere per il capo D) di imputazione per intervenuta prescrizione - con conseguente rideterminazione della pena- e confermando, per il resto, la condanna del ricorrente per il reato di cui agli art. 110 cod. pen., 216 co.1 n.1, art. 223 co.1, 219 co. 1 RD 267/42 (capo A); per il reato di cui agli artt. 216 co.1 n.1, 223 co.1, 219 co. 1 RD 267/42 (capo B); e per il reato di cui agli artt. 216 co.1 n.2, 223 co.1 RD 267/42 (capo C).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo. Dagli atti risulta difatti che la sentenza è stata pronunciata all'esito di procedimento con rito ordinario in data 27/12/2024, con motivazione contestuale. Il termine per l'impugnazione decorre quindi dalla suddetta data ed è pari a giorni 15, cui Si aggiungono 15 giorni per «l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza» ai sensi dell art. 585 cod. proc. pen. Il termine per l'impugnazione spirava, quindi, alla data di domenica 26/01/2025. La scadenza in giorno festivo ha determinato proroga del termine al primo giorno non festivo successivo, ossia al 27/01/2025 sicché il ricorso, presentato in data 29/01/2025, è tardivo.

Il ricorso è inammissibile anche perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare sia al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia avverso sentenze pronunziate nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.

U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Rossi, Rv.226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). Le Sezioni Unite, nell'ordinanza Rossi, hanno, in particolare, statuito che la richiesta di applicazione della pena e il consenso prestato «sono, infatti, espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere unilateralmente modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito, con l'allegazione, per giunta, di ragioni precluse dall'implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura».

Nel caso di specie, la richiesta di sospensione condizionale della pena non era oggetto dell'accordo, né era stata richiesta in udienza, come risulta dal relativo verbale. La sentenza citata dal ricorrente (RV 284132) non è pertinente perché, in quel caso, la sospensione condizionale della pena era stata richiesta, benché non vi fosse stato appello sul punto. Quanto alla pretesa inosservanza dell'art. 597, u.c., cod. proc. pen., come sancito da Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01, «Fermo il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio di appello».

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deci