Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-deductible substantive arguments in a false document case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Liguori inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Liguori challenged a second-instance judgment that convicted him of false documents and forgery while acquitting him of another charge, arguing for generic mitigating circumstances. The court rejected the appeal because the first ground concerned substantive legal violations not raised during the trial, and the second ground lacked sufficient factual basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it raises substantive legal violations not deduced in prior proceedings or if the contested denial of mitigating circumstances is manifestly unfounded due to the trial court's sufficient reference to decisive elements.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI ANTONIO nato a NAPOLI il 27/07/1973 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Liguori Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal N3p,i; N,rd Tribunale di 1:4~4 ne confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (capo B) e per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (capo C), e lo assolveva dal reato di cui all'art. 497 cod. pen. (capo A), procedendo alla conseguente rideterrninazione della pena;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, attesa la grossolanità del falso documentale presentato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci