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Ordinanza — n. 36116/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal for generic grounds lacking specific legal arguments under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36116/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Leonardo Fedeli's criminal appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments. Fedeli challenged his conviction for fraudulent bankruptcy conspiracy, but the court found his complaints regarding legal violations and reasonable doubt failed to specify the exact errors in the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the statutory requirements for a valid legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to identify the specific elements of the contested decision that require correction.

Parole chiave

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generic appeal grounds criminal procedure code inadmissible appeal specificity requirement legal challenge standards circostanze attenuanti allegazione motivata motivi validi

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
vizio di motivazione quanto all'asserita omessa valutazione di prove decisive - sono tutti generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
artt. 110 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDELI LEONARDO nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 27/05/1977 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 14766 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Leonardo Fedeli ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216 co.1 n-1 R.D. 267/1942; Ritenuto che il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso - che denunziano rispettivamente:

1) violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, più specificatamente in relazione ai principi di legalità e di tipicità della condotta penalmente rilevante;

2) violazione di legge in ordine al principio del ragionevole dubbio;

4) vizio di motivazione quanto all'asserita omessa valutazione di prove decisive - sono tutti generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2025 I