Cassation court dismisses appeal as generic and lacks argumentation regarding subjective element of crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground raised by the appellant. The appellant argued a lack of subjective intent under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found these assertions apodictic and devoid of any argumentative comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; An appeal based on generic allegations of missing subjective intent without specific argumentative confrontation with the lower court's reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MASSIMO nato a VASTO il 31/01/1971 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bevilacqua Massimo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, ne confermava la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., escludendo la recidiva e quindi riducendo l'entità della pena inflitta;
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per la evidente mancanza dell'elemento soggettivo del reato, è generico, perché si esaurisce in meri assunti del tutto apodittici privi di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/