Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36112/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being mere complaints without specific legal criticism of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36112/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Marcello Chirco's appeal against the Palermo Court of Appeal's criminal judgment inadmissible. Chirco argued the first-instance judge failed to link the letter and bullet to him and incorrectly qualified the threat as an attempt. The court rejected these claims because they merely complained about facts without providing the specific legal critique required by law to reopen the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 5 c.p.p.: Appeals must contain specific legal criticism of the lower court's reasoning; mere complaints about factual findings or lack of motivation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific criticism mere factual complaints procedural admissibility criminal appeal standards minaccia violazioni della legge sulle armi violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.
Art. 364, c. 1, n. 5 c.p.p.
artt. 612 cod. pen
art. 81 cod. pen
pen., in regime di continuazione ex art. 81 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRCO MARCELLO nato a MARSALA il 13/01/1977 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Chirco Marcello ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato, ance agli effetti civili, la condanna per i reati di cui agli artt. 612 cod. pen. e 697 cod. pen., in regime di continuazione ex art. 81 cod. pen. e aggravati dall'aver commesso il fatto nei confronti di un pubblico ufficiale ex art. 61 n. 10 cod. pen.;

Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità dell'imputato (mancata riconducibilità della missiva e del proiettile all'imputato), non è consentito dalla legge perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie, ed inoltre è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. paragrafo 3.1., pagg. 1-4 sentenza impugnata);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del reato di minaccia in termini di tentativo, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la persona offesa ha ricevuto la missiva, cfr. paragrafo 4.2. rectius 3.2. pagg. 4 e 5 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec