Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments were already rejected by lower court with correct legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Zorzin Cristiano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime under Article 483 of the Penal Code, but his three grounds of appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the Trieste Court of Appeal. The court ruled that since the lower court had correctly addressed issues regarding intent, Article 131 bis, and Article 62 bis, the appeal offered no new legal grounds to warrant further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 483 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORZIN CRISTIANO nato a GORIZIA il 17/10/1973 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Zorzin Cristiano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.483 cod. pen.; Considerato che i tre motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, paragrafo 1, pag. 3 sul dolo, paragrafo 2, pagg. 3 e 4 su art. 131 bis cod. pen. e paragrafo 3 pagg. 4 e 5 su art. 62 bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/2