Cassation court dismisses appeal against aggravated threat conviction for ethnic prejudice intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Felipe Andres Patusso inadmissible, upholding his conviction for aggravated threats based on ethnic prejudice. The defendant argued against the conviction, but the court relied on established precedent defining ethnic prejudice as sufficient when a manifest inferiority of a single race is present, regardless of specific discriminatory intent to incite others. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The aggravating circumstance of ethnic prejudice is established not only when actions intentionally incite hatred but also when they relate to a manifest prejudice of inferiority regarding a single race.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATUSSO FELIPE ANDRES nato il 10/03/1985 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 13 febbraio 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, che aveva affermato la penale responsabilità di Felipe Andres Patusso per il reato di minaccia aggravata ascrittogli e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è manifestamente infondato in quanto, come afferma la consolidata giurisprudenza di legittimità, la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza (Sez. 5, n. 7859 del 02/11/2017, dep. 19/02/2018, Serafini, Rv. 272278;
Sez. 5, n. 307 del 18/11/2020, dep. 07/01/2021, D'Amore, Rv. 280146); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso