Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for reiterative complaints and procedural omissions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a fraud conviction based on prior complaints and procedural issues regarding sentencing continuations. The court rejected these arguments as they constituted repetitive grievances already addressed by the appellate court and lacked a valid procedural basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 238-bis cod. proc. pen.: Appeals based on reiterated complaints regarding previously examined issues or lacking specific procedural requests are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCIANI DONATELLA nato il 15/11/1959 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore della ricorrente, Avv. Stefano Cavallo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del 14 aprile 2022 del Tribunale di Gorizia, che aveva dichiarato Donatella Canciani responsabile per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a lei ascritto e, concesse le attenuanti generiche ed esclusa la recidiva, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata è inammissibile in quanto avente ad oggetto doglianze reiterative relative a profili di censura già adeguatamente vagliati dal Giudice di appello e comunque la sentenza di patteggiamento può essere utilizzata a fini probatori in altro procedimento penale, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., stante la sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, quanto al "fatto" ed alla sua attribuibilità (Sez. 5, n. 12344 del 05/12/2017, dep. 2018, Nicho, Rv. 272665 - 01); nè tale utilizzabilità appare in contrasto con i principi costituzionali, rientrando nella discrezionalità del legislatore stabilirne i limiti; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile dal momento che non risulta essere stata avanzata nel corso del giudizio alcuna richiesta circa l'applicazione della continuazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d