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Ordinanza — n. 36105/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against appellate court's partial reform of fraud conviction due to generic grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36105/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Loris Fantini and Umberto Vincentini inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged a partial reform of their fraud convictions by the Trieste Court of Appeal, arguing against the quality of their role and the evidence. The court rejected these claims as generic repetitions of previous arguments without engaging with the appellate decision's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: Appeals are inadmissible when grievances are generic, merely repeat prior objections, or fail to address the specific reasons given by the appellate court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals generic grievances repetition of arguments failure to engage appellate review bancarotta fraudolenta cattiva gestione irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
7 della motivazione della sentenza di appello relativa al coimputato Cristian Abis); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FANTINI LORIS nato a CIVIDALE DEL FRIULI il 10/07/1948 VICENTINI UMBERTO nato a SAN GIORGIO DI NOGARO il 06/09/1943 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria dei difensori dei ricorrenti, Avv.ti Patrizia Capodicasa e Pier Francesco Poli, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Gorizia del 22 aprile 2021, che aveva affermato la penale responsabilità di Loris Fantini e Umberto Vincentini in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, rideterminando la pena a seguito della concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con l'aggravante di cui all'art. 219 del R.D. 267/1942; - che il motivo di ricorso di Umberto Vincentini è inammissibile in quanto le doglianze, relative sia alla qualità di amministratore di fatto che alla bancarotta documentale, prospettano dei profili di censura generici in quanto il ricorrente si limita a reiterare le censure formulate con l'atto di appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione; - che il primo motivo di ricorso di Loris Fantini è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura che sono stati già disattesi da parte del Giudice di appello e il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; - che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile in quanto diretto ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in tale sede di legittimità ed è comunque generico, poiché non chiarisce perché la testimonianza della cui omessa valutazione l'imputato si duole disarticolerebbe la ratio decidendi, la quale poggia su molte altre prove testimoniali; - che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole circa la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è manifestamente infondato atteso che gli amministratori di diritto sono stati prosciolti sol perché è stata ritenuta dubbia la consapevolezza, in capo ad essi, circa la destinazione delle somme da essi riversate agli amministratori di fatto, ma, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 29/02/2016, Aucello, Rv. 267710); inoltre, nel resto si invoca una lettura alternativa delle fonti probatorie;• - che il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che è irrilevante che l'acquisto sia stato formalmente eseguito dall'amministratore di diritto dal momento che il ricorrente risulta essere l'amministratore di fatto, che concretamente gestiva la società indicando all'amministratore di diritto gli acquisti da effettuare; - che il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto dal provvedimento impugnato si ricava che è stata ritenuta la bancarotta fraudolenta documentale generica e che sul punto è stata fornita adeguata motivazione da parte del Giudice di appello (vedi pag. 7 della motivazione della sentenza di appello relativa al coimputato Cristian Abis); - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de