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Ordinanza — n. 36104/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic complaints lack new arguments under criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36104/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground was generic complaints regarding alternative interpretations of evidence, which the court deemed inappropriate for a review of legality. Consequently, the lower court's confirmation of the aggravated theft conviction stands.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals based on reiterated and generic complaints regarding evidence interpretation are inadmissible in criminal proceedings of legality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic complaints rejection reiterated arguments rule review of legality limits evidence interpretation standards riciclaggio di denaro aggravato confisca di valori patrimoniali recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJIA RINCON MOISES ROMMEL nato il 06/10/1976 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 4 maggio 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di Moises Rommel Meie Rincon per il reato di furto aggravato ascrittogli e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto il ricorrente prospetta delle doglianze reiterative e generiche volte ad invocare una lettura alternativa delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/0