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Ordinanza — n. 36102/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against aggravated theft conviction due to generic and inadmissible legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36102/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by De Carlo and Marino inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued for a re-evaluation of their conviction for aggravated theft involving goods exposed to public disgrace, but the court found their arguments generic and repetitive of issues already resolved by the appellate court. The decision upheld the lower courts' findings that the theft involved voluntary goods under occasional surveillance and constituted habitual conduct based on prior criminal records.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic legal arguments or repetitive criticisms of already decided points are inadmissible, and the court must reject such requests without substantive examination.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal argument aggravated theft public disgrace habitual conduct court costs criminal conviction furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE CARLO ALESSANDRO QUINTO nato a MARSALA il 10/01/1968 MARINO MARIANA nato a MARSALA il 22/06/1984 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 22 gennaio 2024, che aveva dichiarato Alessandro Quinto De Carlo e Mariana Marino colpevoli del reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede loro in concorso ascritto e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso di Alessandro Quinto De Carlo, con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive di ragioni di diritto a sostegno delle richieste; - che il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso di Mariana Marino sono generici in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati argomenti giuridici da parte del Giudice di appello — che ha evidenziato che il furto ha avuto ad oggetto beni voluttuari e che i beni sottratti erano esposti alla pubblica fede in quanto sottoposti ad una vigilanza solo saltuaria ed occasionale e che la condotta è abituale in virtù dei precedenti penali specifici — con i quali la ricorrente omette di confrontarsi; - che il quarto motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole della mancanza e dell'illogicità della motivazione, è inammissibile in quanto il trattamento sanzionatorio è sorretto da adeguata motivazione; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de