Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for theft, ruling procedural and substantive grounds invalid.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Flavio Raineri inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant challenged a second-instance confirmation of his conviction for joint theft in a residence, arguing for alternative interpretations of mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that procedural orders regarding case consolidation are not appealable and that the first-instance judge adequately addressed the denial of generic mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 62, n. 4 cod. pen. Appeals against mere ordering provisions of judicial acts are inadmissible; appeals lacking specific grounds or based on manifestly unfounded re-interpretations of evidence are rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAINERI FLAVIO nato a MARSALA il 24/04/2000 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 7 febbraio 2023 del Tribunale di Marsala, che aveva affermato la penale responsabilità di Flavio Raineri in ordine al reato di concorso in furto in abitazione e lo aveva condannato alla pena di giustizia all'esito di giudizio abbreviato; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile perché non consentito, atteso che i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, in quanto meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione (Sez. 3, n. 37378 del 09/07/2015, Di Martino, Rv. 265088); - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché volto a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie in ordine alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.; - che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto nell'atto di appello non è stata prospettata tale doglianza e comunque il Giudice di primo grado ha fornito adeguata motivazione in ordine a tale diniego; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis