Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual findings in criminal acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed the Taranto Court's acquittal of Luca Piemonte for aggravated theft of electricity, alleging legal violations regarding the defendant's responsibility. The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because it sought a factual re-evaluation of evidence, a power reserved exclusively for the trial judge. Consequently, the appeal was declared inadmissible as it constituted mere complaints about the factual assessment rather than a legitimate legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, as such powers belong exclusively to the judge of the merits, rendering appeals based solely on factual disagreement inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TARANTOnel procedimento a carico di: PIEMONTE LUCA nato a TARANTO il 28/08/1994 avverso la sentenza del 26/11/2024 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 12629 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - Consigliere Borrelli Considerato che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce - sez. distaccato di Taranto - ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che ha assolto l'imputato Luca Piemonte per il reato di furto aggravato di energia elettrica.
Ritenuto che il ricorso - che denunzia violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato - è inammissibile in quanto versato in fatto, benché, nel giudizio di legittimità, non sia consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Considerato, in particolare, che la ricostruzione operata dalla Corte territoriale è sorretta da un apparato argomentativo immune da vizi logici o giuridici. Pertanto, le censure prospettate con il ricorso si risolvono, all'evidenza, in mere doglianze in fatto, volte a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24 settembre 2025 Il