Italian Supreme Court dismisses appeal against agreed sentence reduction as parties cannot unilaterally modify settled judicial agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the applicant sought to modify a sentence previously agreed upon and ratified by the parties in a conciliation procedure. The applicant argued for a reduction of the prison term and fine, but the Court held that such an agreement constitutes a binding legal transaction once judicially confirmed. Consequently, the Court ruled that neither party can unilaterally alter the agreed terms without proving the original agreement was illegal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; The agreement on sentencing reached by the parties in a conciliation procedure, once ratified by the court, creates a binding legal transaction that cannot be unilaterally modified by either party.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJERGJI RAIKARD nato il 24/07/1989 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 12601 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - Consigliere Borrelli Raikard Gjergji ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il concordato tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminando conseguentemente la pena inflitta al ricorrente - in anni 3 e mesi quattro di reclusione, ed euro 1200 di multa - e confermando per il resto la condanna per i tre episodi - due tentati e uno consumato - di furto in abitazione pluriaggravato dall'aver agito con violenza sulle cose, dall'essersi avvalsi del mezzo fraudolento e dall'aver agito in numero di cinque persone.
Il ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare sia al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia avverso sentenze pronunziate nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (successivamente abrogato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.
U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Rossi, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). Le Sezioni Unite, nell'ordinanza Rossi, hanno, in particolare, statuito che la richiesta di applicazione della pena e il consenso prestato «sono, infatti, espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazione di un• negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere unilateralmente modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito, con l'allegazione, per giunta, di ragioni precluse dall'implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura».
Nel caso in esame, la pena principale è stata determinata in corrispondenza al quantum individuato dalle parti e, quanto alla pena accessoria, il giudice di seconde cure poteva e doveva sostituire la pena accessoria già inflitta con quella di cui al dispositivo (Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv. 278806 - 01) Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2025 Il consigliere e