Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal filed by Gianluca Lo Monaco inadmissible. The appellant argued for a violation of law and reasoning errors regarding his criminal liability, but the court found these grounds to be mere repetitions of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already examined and rejected in the lower court judgment, failing to provide a specific and critical argumentative critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MONACO GIANLUCA nato a ROMA il 09/01/1973 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 12569 /2025 — Udienza del 24 settembre 2025 — Consigliere Borrelli Considerato che Gianluca Lo Monaco ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 624 co.1 e 2, e 624 co.1 nn. 2 e 7 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Considerato, in particolare, che la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, logica e giuridicamente corretta in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'odierno ricorrente, sia quanto alla sussistenza oggettiva della condotta di illecito impossessamento, sia quanto al coinvolgimento dell'imputato, utilizzatore dell'appartamento abusivamente alimentato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2025 Il consigliere estensore