Ordinanza — n. 36089/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALDARES MARA nata TORINO il 14/11/1976 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 12405 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Mara Haldares ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la condanna della ricorrente per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità della ricorrente per travisamento della prova - e il secondo motivo di ricorso - che lamenta, a sua volta, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. - sono inammissibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 483 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 36089/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Considerato - quanto alla critica circa il giudizio di penale responsabilità - che la Corte di merito ha offerto una motivazione puntuale, logica e giuridicamente corretta, evidenziando in maniera specifica ed inequivoca come la Haldares fosse pienamente consapevole di attestare il falso ai momento della presentazione della denuncia di smarrimento della sua carta d'identità (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), con conseguente integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen. e come non dovesse avere credito la tesi della dimenticanza nella segnalazione del ritrovamento del documento (Pag. 3 della sentenza impugnata).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALDARES MARA nata TORINO il 14/11/1976 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 12405 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Mara Haldares ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la condanna della ricorrente per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità della ricorrente per travisamento della prova - e il secondo motivo di ricorso - che lamenta, a sua volta, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. - sono inammissibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Considerato - quanto alla critica circa il giudizio di penale responsabilità - che la Corte di merito ha offerto una motivazione puntuale, logica e giuridicamente corretta, evidenziando in maniera specifica ed inequivoca come la Haldares fosse pienamente consapevole di attestare il falso ai momento della presentazione della denuncia di smarrimento della sua carta d'identità (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), con conseguente integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen. e come non dovesse avere credito la tesi della dimenticanza nella segnalazione del ritrovamento del documento (Pag. 3 della sentenza impugnata).
Considerato, ancora, che la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pagg. 3 - 4 della sentenza impugnata), attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2025 Il consigliere estensore