Italian Court dismisses appeal against conviction for perjury, ruling the exclusion of punishment for minor offense argument inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Rodrigo Coli's appeal against his perjury conviction inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to apply the exclusion of punishment for minor offenses, but the court found this argument merely a repetition of points already rejected at the appellate level. Consequently, the court upheld the conviction, noting the defendant's conduct was not particularly minor given the context and his persistent deception.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal based on the failure to apply the exclusion of punishment for minor offenses is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without providing specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLF RODRIGO nato il 22/10/1978 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 12382 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Rodrigo Colì - alias Rodrigo Eustaquio Colì- ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ritenuto che, invero, la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta, evidenziando, in modo specifico ed inequivoco, come la condotta del Colì non fosse particolarmente tenue, sia per il contesto in cui era avvenuta, sia per la pervicacia nel fornire un dato non corretto anche quando il mendacio sul nome era stato disvelato grazie all'intervento fortuito di un operante di p.g. che lo conosceva (cfr. pagg 1-2 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2025 Il consigliere estensore Il