Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific correlation with appealed decision's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code, but the court found this claim generic and lacking a critical dialogue with the specific reasoning of the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected because it did not sufficiently address the actual grounds upon which the decision was based.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks a necessary correlation with the reasons supporting the contested decision, rendering it indeterminate or merely generic rather than critically engaging with the specific ratio of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MASBHA MOHAMED ALI nato il 29/09/1996 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 12353 /2025 - Udienza del 24 settembre 2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Mohamed Ali Ben Masbha ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 4 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Il ricorso si appalesa difatti aspecifico rispetto all'intero impianto motivazionale del provvedimento impugnato, in quanto non "dialoga" criticamente con la ratio della decisione avversata, resa con motivazione coerente e non meramente apparente, affidando le proprie censure ad argomentazioni generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2025 Il consigliere estensore Il Presiden / -e