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Ordinanza — n. 36015/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36015/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal filed by Francesco Bonfante inadmissible due to the generic nature of his arguments. Bonfante challenged the second-instance conviction for attempted and consummated burglary, claiming a violation of evidence evaluation rules without providing specific grounds. The court rejected the appeal because the censure failed to establish a concrete link between the alleged legal errors and the specific reasoning of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate a specific correlation between the reasons cited in the contested decision and the arguments presented in the appeal.

Parole chiave

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generic grounds inadmissible appeal evidence evaluation correlation requirement cassation procedure difesa penale partecipazione al reato facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza l'imputato, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENFANTE FRANCESCO nato a PALERMO il 09/10/1997 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in data 19/6/2023 dal Tribunale di Palermo che ha condannato Bonfante Francesco per due episodi di furto in abitazione tentato e consumato, in continuazione.

2. Avverso tale sentenza l'imputato, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in ordine all'erronea applicazione delle norme sulla valutazione delle prove.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della esaustiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

5. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il resi dente