Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the cassation appeal filed by Francesco Bonfante inadmissible due to the generic nature of his arguments. Bonfante challenged the second-instance conviction for attempted and consummated burglary, claiming a violation of evidence evaluation rules without providing specific grounds. The court rejected the appeal because the censure failed to establish a concrete link between the alleged legal errors and the specific reasoning of the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate a specific correlation between the reasons cited in the contested decision and the arguments presented in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENFANTE FRANCESCO nato a PALERMO il 09/10/1997 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in data 19/6/2023 dal Tribunale di Palermo che ha condannato Bonfante Francesco per due episodi di furto in abitazione tentato e consumato, in continuazione.
2. Avverso tale sentenza l'imputato, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in ordine all'erronea applicazione delle norme sulla valutazione delle prove.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della esaustiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
5. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il resi dente