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Ordinanza — n. 36012/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for recidivism in driving without license due to lack of final administrative sanction proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36012/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Rizzotto Maurizio against the Second Instance Court of Palermo's confirmation of his conviction for driving without a license with recidivism. The appellant argued that the prosecution failed to prove the finality of the prior administrative violation and that the sentence was not properly motivated. The court rejected these claims, noting that the territorial court correctly relied on the contestation record and the absence of any counter-arguments regarding the administrative sanction, and that the sentence imposed was well within the statutory range.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Recidivism in driving offenses is established by the contestation record and lack of opposing evidence without requiring a specific document of finality; sentencing discretion is valid when the penalty is not excessively high and the reasoning cites statutory criteria.

Parole chiave

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recidivism driving offense administrative sanction finality sentencing discretion penalty inadmissible cassation appeal proof of prior violation azione di responsabilità verdetto di colpevolezza revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 o del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 o del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4 - n. 8871 del 28/01/2025
Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024
Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, Sanfilippo, non mass).
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009
271243Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZOTTO MAURIZIO nato a TERMINI IMERESE il 17/08/1995 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Rizzotto Maurizio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva nel biennio, non avendo l'accusa provato la definitività dell'accertamento della violazione amministrativa, nonché relativamente alla dosimetria della pena, non essendo stata motivata la fissazione della pena base in misura superiore al minimo edittale.

Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento al primo motivo di ricorso va premesso che questa Corte ha costantemente affermato che non è indispensabile produrre un'attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, bensì che è sufficiente, in via alternativa (ed esemplificativa), l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G. (o una nota di servizio del personale di P.G., se utilizzabile in giudizio), cioè un principio di prova, accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi quali, ad es., la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 4 - , n. 8871 del 28/01/2025, Rv. 287732 - 01Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non mass;

Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, Sanfilippo, non mass). Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale si è allineata a tale orientamento, avendo correttamente rilevato che, considerata la mancata allegazione di dati contrari da parte dell'interessato circa la contestazione amministrativa del 3 luglio 2020, la recidiva era stata ritualmente contestata. Quanto alla dosimetria della pena, giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del gìudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tìpo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie la pena finale irrogata è ampiamente al di sotto del medio edittale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 o del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025 Il Consi