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Ordinanza — n. 36008/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and specific lack of reasoning regarding traffic offense application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36008/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Furnari Davide inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant argued for prescription of the traffic offense conviction, but the court found his arguments generic and lacking specific correlation to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the statutory requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific correlation to the contested decision's reasoning, rendering the attack aspecific.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grounds of appeal lack of specific reasoning traffic offense conviction prescription defense failure domanda tardiva di ricusazione ritardo ingiustificato dell'azione penale allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.
Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURNARI DAVIDE nato a TRADATE il 20/09/1981 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza del 5 marzo 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in data 21 luglio 2023 dal Tribunale di Como, con cui l'imputato Furnari Davide è stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

c) e 7, cod. strada, commesso il 31 agosto 2020. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine all'erronea applicazione della fattispecie di reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Il difensore ha depositato memoria con la quale ha insistito per la declaratoria di prescrizione del reato.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Premesso che, in ragione della data del commesso reato ( 31 agosto 2020), non si applica il regime della prescrizione, ma della improcedibilità, non ancora maturata, si rileva che le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della esaustiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

4. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così dec