Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36007/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for fleeing after a violent chain collision causing injuries.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36007/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of fleeing after a traffic accident. The appellant argued that merely stopping momentarily did not constitute the crime, but the court found he fled by refusing to provide identification and leaving the scene. The court ruled that the crime of fleeing is distinct from the duty to assist and requires only a momentary stop without providing personal details.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 189, comma 6 C.d.S.; Art. 189, comma 7 C.d.S.: The crime of fleeing after an accident with personal injuries is an autonomous offense distinct from the duty to assist, punishable when the involved party makes only a momentary stop without providing their identity.

Parole chiave

Generato dall'IA
crime of fleeing traffic accident liability duty to assist distinction momentary stop defense identification requirement accusa penale nesso causale del colpo di frusta principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 189, comma 6 C.d.S.
La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona del 24 aprile 2024, con cui il ricorrente in epigrafe era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 6 C.d.S.
Art. 189, comma 7 C.d.S.
La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona del 24 aprile 2024, con cui il ricorrente in epigrafe era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 6 C.d.S.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017
reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità (Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Rv.
Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014
Sez. 4, n. 3381 del 23/11/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASSIH AKRAM nato a MANERBIO il 30/12/1996 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona del 24 aprile 2024, con cui il ricorrente in epigrafe era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 6 C.d.S.

2. L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. In particolare, deduce che, essendo incontroversa la circostanza per cui egli si fosse fermato, non poteva configurarsi il reato di cui all'art. 189, comma 6, CdS.

3. E' stata depositata memoria difensiva con documentazione allegata ( conclusioni scritte del PG in sede di appello).

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Nella sentenza impugnata si premette che si era verificato un tamponamento a catena piuttosto violento, determinato dalla condotta di guida dell'imputato il quale, per la forza dell'impatto, era stato sbalzato contro il parabrezza della propria auto, rompendolo. In seguito al sinistro, gli occupanti dell'auto tamponata, Giani Arianna e Tressoldi Vladislav, avevano riportato lesioni guaribili rispettivamente il 5 e 15 giorni. La Corte bresciana dà ampio conto della ricostruzione fattuale alla luce dell'apprezzamento della prova dichiarativa (deposizione del teste Tressoldi, conducente della vettura contro cui si era scontrato l'imputato) secondo cui il predetto imputato, sceso dall'auto, si era rifiutato di fornire le proprie generalità e di redigere la constatazione amichevole, allontanandosi a bordo della propria autovettura, ed era stato rintracciato solo perché egli era riuscito a fotografare la targa.

I giudici di merito hanno conseguentemente fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui risponde del reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada, (c.d. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità (Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Rv. 270885 - 01). Invero, come ripetutamente chiarito, il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell'art. 189 Cod.

Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, Rv. 261945 - 01; Sez. 4 - n. 3381 del 23/11/2023, Rv. 285676 - 01).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il o