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Ordinanza — n. 36006/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of absolute motivation regarding non-prosecution cause due to crime severity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36006/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to explicitly address the cause of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that the trial judge's argumentation implicitly rejected this defense by highlighting the stolen vehicle and counterfeit license plate, which excluded any assessment of the crime's special leniency. Consequently, the appeal was rejected as unfounded under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal claiming a violation of law due to the lack of explicit motivation regarding a specific cause of non-prosecution is inadmissible if the rejection of that defense is evident from the overall argumentative structure of the judgment, which highlights facts excluding a valuation of the crime's special leniency.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of absolute motivation cause of non-prosecution special leniency exclusion procedural costs award Sri Lanka esame di cassazione asilo di cittadini siriani

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Avverso tale pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
Art. 131 bis cod. pen.
pen., violazione di legge per mancanza assoluta della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 131 bis cod. pen
pen., violazione di legge per mancanza assoluta della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 - n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096 - 01
E' consolidato il principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4 - n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096 - 01).
Sez. 3 -, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097 - 01
deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3 -, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097 - 01).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIA ISAL nato a SASSARI il 14/12/1994 avverso la sentenza del 03/02/2025 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Sassari ha condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'imputato Caria Isal alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno, giorni dieci di arresto ed euro 2.000 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, commesso in Sassari il 15 gennaio 2022. Avverso tale pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge per mancanza assoluta della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato. E' consolidato il principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4 - n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096 - 01). Più specificamente, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3 -, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097 - 01).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha sottolineato elementi di peculiare gravità, quali il coinvolgimento dell'imputato in un sinistro stradale nonché il fatto che la moto condotta dall'imputato era di provenienza furtiva e la targa contraffatta. Si tratta di dati, evidenziati nella struttura argomentativa della sentenza, che escludono radicalmente una valutazione del reato commesso in termini di speciale tenuità. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Qonsigli re estensore