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Ordinanza — n. 36004/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances denial due to lack of positive elements and valid reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36004/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the appellate court correctly identified the defendant's dangerous personality and the absence of positive factors justifying leniency. The Supreme Court ruled that the lower judge's decision was legally sound and did not require consideration of every single argument presented.

Regesto Legislator

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Art. 589 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The denial of generic mitigating circumstances is valid when the judge relies on the defendant's dangerous personality and lack of positive elements, without needing to address every argument raised by the parties.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances dangerous personality inadmissible appeal positive elements criminal procedure code judicial reasoning penal liability allegazioni d'asilo contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 589 bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba
Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022
Costituisce inoltre approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez.
Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017
32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEPE ALESSIO nato a NAPOLI il 17/08/1996 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Sepe Alessio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art.589 bis cod. pen. ( investimento di un pedone di cui cagionava la morte). L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello, con motivazione esaustiva e non illogica, mette in rilievo la personalità dell'imputato, incline alla trasgressione delle regole ( egli guidava il motociclo sprovvisto di patente di guida), la gravità del danno cagionato nonché l'assenza di elementi di segno positivo che potessero giustificare il beneficio. La decisione della Corte territoriale è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Costituisce inoltre approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensor