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Ordinanza — n. 36003/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of causal link between intoxication and accident.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36003/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court found sufficient evidence that the appellant's loss of vehicle control was directly caused by the negative influence of intoxication on his reflexes. Consequently, the court rejected the appellant's argument that no causal link existed between the accident and his state of drunkenness.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2 bis, cod. strada; Art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.: The causal link between intoxication and the traffic offense is established if the state of drunkenness impaired the driver's ability to avoid the accident, rendering the appeal challenging this link inadmissible.

Parole chiave

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traffic offense intoxication causal link inadmissible appeal loss of control reflex impairment court costs difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2 bis, cod. strada
pen., vizio della motivazione, in ordine all'errata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, cod. strada.
Art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 4, n. 54991/2017
Cass., Sez. 4, n. 54991/2017, Rv.
Cass., Sez. 4 n. 27211/2019
271557; Cass., Sez. 4 n. 27211/2019, Rv.
Sez. 4, n. 54991/2017
Cass., Sez. 4, n. 54991/2017, Rv.
Sez. 4 n. 27211/2019
271557; Cass., Sez. 4 n. 27211/2019, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRENDA SALVATORE nato a CASTELLANA SICULA il 31/03/1961 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; LI

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa in data 15 gennaio 2024 dal locale Tribunale, con l'imputato Mirenda Salvatore è stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata aggravante, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di arresto ed euro 750 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

c) e 2 bis, cod. strada, commesso in Sesto Fiorentino 1'11 maggio 2022. Ha, altresì, confermato la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo a lui intestato. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., vizio della motivazione, in ordine all'errata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, cod. strada. Secondo la prospettazione del ricorso, mancherebbe il nesso eziologico tra il sinistro e lo stato di ebbrezza riscontrato in capo all'imputato.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte territoriale, con argomentazioni non illogiche alla luce degli elementi probatori acquisiti, ha considerato che l'imputato aveva perso il controllo del proprio veicolo andando a collidere violentemente contro il guard rail e la segnaletica stradale non essendo stato in grado di effettuare manovre idonee ad evitare l'impatto a causa della negativa influenza dello stato di ebbrezza sulla prontezza di riflessi nella condotta di guida (fogli 2 e 3 della sentenza impugnata: cfr. Cass., Sez. 4, n. 54991/2017, Rv. 271557; Cass., Sez. 4 n. 27211/2019, Rv. 275872).

3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Crsig