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Ordinanza — n. 36000/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft sentence due to waived mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36000/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing violations regarding statutory mitigation and acquittal conditions. The court ruled that issues waived during the appeal agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure cannot be raised in the appeal to the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals against sentences issued pursuant to the settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible if the grounds concern waived mitigation arguments or conditions for acquittal not included in the agreement.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility aggravated theft conviction waived mitigation arguments settlement agreement penalty Article 599-bis criminal procedure lesione del menisco incapacità di discernimento diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 599-bis c.p.p.
Martinelli Filomeno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 62 n. 4 c.p.
A motivo del ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla attenuante di cui all'art. 62 n,4 cod.
Art. 129 c.p.p.
pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Martinelli Filomeno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 01
Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 01; Sez.
Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01
278170 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI FILOMENO nato a BENEVENTO il 31/10/1951 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; r-, Motivi della decisione 1. Martinelli Filomeno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli che lo ha condannato per furto aggravato. A motivo del ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla attenuante di cui all'art. 62 n,4 cod. pen..

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.

Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice ( cfr. Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025 IVConsigli e estensore Il Pre