Italian Supreme Court dismisses appeal against driving without license conviction citing procedural defects and lack of prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible and dismissed the request for a retrial. The court found the first two grounds for appeal legally unfounded based on established jurisprudence regarding prescription periods and the inapplicability of the 'particular triviality' exclusion to habitual offenses. The third ground was rejected as inadmissible because it was not properly submitted to the Court of Appeal and lacked specific documentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 116 cod. strada: The appeal is inadmissible if the third ground was not devolved to the Court of Appeal and is generic; the exclusion of punishability for particular triviality does not apply to habitual driving without a license.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBIO AZUERO MAURICIO ABELARDO nato il 15/01/1975 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; , e
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 4.05.2023 che aveva condannato Rubio Azeifro Mauricio Abelardo alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285. Fatto commesso il 18 aprile 2018 in San Benedetto del Tronto.
2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge per mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del reato; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; con il terzo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 116, comma 17 D.Lvo. 285/1992 per non avere la Corte di appello disposto la restituzione del veicolo all'avente diritto.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U - n. 20989 del 12/12/2024, Rv. 288175 - 01). Il tempo della prescrizione non è spirato in quanto trova applicazione la normativa di cui alla Legge n. 103/2017 (cd. Riforma Orlando), sicchè un ulteriore periodo di sospensione di mesi 18 è da computare nel calcolo della prescrizione secondo quanto previsto dall'art. 159, comma 2, cod. pen., per come formulato al momento in cui fu commesso il reato. Nel caso di specie, la prescrizione si compirà alla data del 22 dicembre 2025, in considerazione della sospensione per mesi due e giorni quattro a causa del rinvio della udienze su richiesta della difesa.
4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio recentemente affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (cfr. Sez. 4, n. 28657del 05/07/2024 Rv. 286812).
5. Il terzo motivo è inammissibile in quanto non devoluto dinanzi alla Corte di appello (Sez. 3 - n. 2343 del 28/09/2018, Rv. 274346 - 01), oltre che generico in quanto non documentato.
6. Alla inammissibilità del ricorso segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in dat