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Ordinanza — n. 35998/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds for rejection of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35998/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marcello Atzeni's appeal against his aggravated theft conviction inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the sentencing, but the lower court properly denied them based on his criminal history and aggressive modus operandi. The Supreme Court ruled the appeal inadmissible because it failed to specify the exact legal grounds for rejecting the mitigating factors, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 59 c.p.: An appeal against a denial of generic mitigating circumstances is inadmissible unless it specifically identifies the legal grounds for the rejection, as general complaints regarding sentencing discretion or lack of detailed reasoning are insufficient when the penalty is within standard ranges.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal aggravated theft sentencing discretion procedural requirements criminal history specific grounds facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 59 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009
271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZENI MARCELLO nato a CAGLIARI il 21/09/1976 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Atzeni Marcello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona indicata in epigrafe con la quale è stato condannato per furto aggravato. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. In merito al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di appello, con motivazione esaustiva e non illogica, mette in rilievo la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali, e le modalità dei fatti, particolarmente aggressive e insidiose. La decisione della Corte territoriale è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Quanto alla dosimetria della pena, giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie la pena finale irrogata è ampiamente al di sotto del medio edittale.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle A