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Ordinanza — n. 35997/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on drunk driving refusal, citing lack of new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35997/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for refusing an alcohol test. The appellant argued that the crime could not exist because police lacked an alcohol meter and did not escort him to a station, yet the court found the refusal itself constituted the offense regardless of equipment availability. The decision reiterates established jurisprudence that repeating arguments already rejected by the appellate court renders a cassation request inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 186 comma 7 C.D.S.; Art. 186 comma 4 C.D.S.; The refusal to submit to alcohol tests constitutes an instant crime perfected by the agent's manifest unavailability, irrespective of the immediate presence of measuring devices or the necessity of escorting the driver to a command center.

Parole chiave

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drunk driving refusal alcohol test crime inadmissible appeal repeated arguments instant crime police procedure Cassazione Roma obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Art. 186 comma 7 C.D.S.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Roma in data 13.04.2022 che aveva condannato Figus Diaz Nicolò alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 750 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 7 D.Lvo.
Art. 186 comma 4 C.D.S.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Roma in data 13.04.2022 che aveva condannato Figus Diaz Nicolò alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 750 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 7 D.Lvo.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo
253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano
240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv.
sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta
236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv.
sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma
230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv.
Sez. 4, n. 5909 del 08/01/2013
Va in proposito ribadito che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente (Sez. 4, n. 5909 del 08/01/2013, Rv.
Sez. 4, n. 5409 del 27/01/2015
254792 - 01; Sez. 4, n. 5409 del 27/01/2015, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIGUS DIAZ NICOLO' nato a ROMA il 19/07/1979 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Roma in data 13.04.2022 che aveva condannato Figus Diaz Nicolò alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 750 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 7 D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in riferimento alla pronuncia di responsabilità penale a suo carico e quindi alla configurazione del reato di cui all'art. 186, comma 7 C.D.S.

3. Il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 2 e 3 della sentenza impugnata). E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

4. Reiterando i motivi proposti in appello, lamenta il ricorrente che, dal momento che la PG intervenuta sul posto non disponeva di un etilometro, non si sarebbe potuto configurare il reato contestato, in quanto il rifiuto non avrebbe potuto essere indirizzato all'uso di una apparecchiatura che i militari non avevano, né all'imputato era stato rivolto l'invito di recarsi presso il più vicino ufficio o comando ( ai sensi dell'art. 186, comma 4 CdS), né si era verificato un incidente stradale, non potendosi perciò applicare il comma 5. La Corte territoriale, con argomentazioni pienamente aderenti al dato normativo e al materiale istruttorio acquisito rileva che :

1) l'imputato, notato a bordo della propria moto per una condotta di guida irregolare, manifestava difficoltà di equilibrio, di eloquio e occhi lucidi;

2) nessuna previsione di legge condiziona la sussistenza del reato alla disponibilità immediata dell'apparecchio né vi è obbligo di accompagnamento del conducente presso il comando più vicino;

3) l'art. 186, comma 4, CdS, espressamente stabilisce che "quando si ha motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dalla influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale hanno facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando";

4) come si evince dall'utilizzo dell'inciso " anche", gli operanti non devono necessariamente procedere all'accompagnamento del conducente presso il comando vicino, ben potendo scegliere di eseguire l'accertamento sul posto, provvedendo a chiedere l'ausilio di altra pattuglia;

5) la manifestata opposizione all'accertamento in loco mediante etilometro, risultante dalla annotazione di servizio pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato, integra conseguentemente il reato di rifiuto. Va in proposito ribadito che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente (Sez. 4, n. 5909 del 08/01/2013, Rv. 254792 - 01; Sez. 4, n. 5409 del 27/01/2015, Rv. 262162 - 01).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R