Italian Supreme Court dismisses appeal regarding traffic offense, generic mitigation, and non-prosecution cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the traffic offense of fleeing an accident. The appellant argued for generic mitigation and the application of a non-prosecution clause, but the court found the mitigation request too generic and the non-prosecution claim subject to the trial judge's discretion. Consequently, the court ruled that the lower court correctly applied legal principles and logical criteria without evident flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 189, comma 6, C.d.S.; Art. 131 bis, cod. pen.; The Supreme Court holds that the non-prosecution cause requires a complex evaluation of specific case features within the trial judge's discretion, which cannot be reviewed by the Court of Cassation unless the reasoning is lacking or manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLI ARCANGELO nato a BITONTO il 11/03/1978 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 17 ottobre 2022, con cui Carli Arcangelo era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, C.d.S.
2. L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile. Quanto alla affermazione di responsabilità, la Corte territoriale, richiamando i fatti accertati ( investimento di due ragazze sulle strisce pedonali, rovinate a terra) ha correttamente applicato i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, C.d.S. è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499;
Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Casule, Rv. 247369). Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha richiamato la circostanza che il ricorrente si fosse messo alla guida di una vettura di grossa cilindrata privo di patente, all'interno di un centro abitato, con passaggio di persone e in condizioni di tempo non ottimali, con evidente pericolosità della condotta. i Relativamente, infine, al diniego delle attenuanti generiche, la proposta doglianza è generica e aspecifica, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Consi