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Ordinanza — n. 35992/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35992/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35992/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINA TERESA nato a PALERMO il 22/03/1984 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese emessa in data 16 novembre 2023 che aveva condannato Cinà Teresa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod.pen. L'imputata ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con due motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale nei suoi confronti. Il primo motivo, con il quale si contesta la tenuta logica della sentenza quanto alla mancata dimostrazione della affermata manomissione, è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35992/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 42602 del 23/09/2015, PG in proc. de Novaro, Rv. 266411 - 01). Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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incapacità di discernimento guida in stato di inattitudine aiuto all'evasione di detenuti responsabilità penale capacità di subire la carcerazione menomazione psichica

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINA TERESA nato a PALERMO il 22/03/1984 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese emessa in data 16 novembre 2023 che aveva condannato Cinà Teresa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod.pen. L'imputata ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con due motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale nei suoi confronti. Il primo motivo, con il quale si contesta la tenuta logica della sentenza quanto alla mancata dimostrazione della affermata manomissione, è inammissibile.

Secondo la ricorrente, non vi sarebbe alcuna spiegazione in ordine alla tipologia di manomissione che aveva portato il malfunzionamento del contatore con conseguente contabilizzazione al ribasso dell'energia, e tanto varrebbe ad escludere la sussistenza del reato. Sul punto la sentenza impugnata, unitamente a quella del primo giudice, chiarisce che l'ente erogatore ha regolarmente fornito energia elettrica senza poter verificare, se non attraverso un accertamento in loco, l'alterazione della registrazione del consumo nella consistente misura del 62%.

Detta consistente alterazione al ribasso non sarebbe altrimenti spiegabile se non con una manomissione del contatore che, infatti, presentava visibili scalfiture sulle viti sigillo che ne assicuravano la chiusura. Si tratta di affermazioni aderenti al dato processuale e non manifestamente illogiche, come tali incensurabili nella presente sede di legittimità. Anche il secondo motivo, con il quale si contesta la attribuzione della responsabilità per non esservi prova della esecuzione della manomissione, è manifestamente infondato. Il reato di furto di energia elettrica è integrato , per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, per il fatto di essersi avvalsi di una erogazione indebita, anche in caso in cui l'allaccio abusivo o la manomissione siano commessi da altri (Sez. 5, n. 19119 del 16/03/2004, El Kader, Rv. 227749 - 01;

Sez. 5, n. 42602 del 23/09/2015, PG in proc. de Novaro, Rv. 266411 - 01). Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 7 ottobre 20