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Ordinanza — n. 35991/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding erroneous application of theft aggravating circumstance in Italian criminal law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35991/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Leotta Daniele inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the aggravating circumstance for theft involving a public place, but the court found the bicycles were in a shared stairwell accessible to the public and lacking continuous surveillance. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 7 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly applies established case law requiring direct and continuous custody for the theft aggravating circumstance, as mere public accessibility to a location does not suffice.

Parole chiave

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theft aggravating circumstance public place definition continuous custody requirement inadmissible appeal condominium stairwell Cassation inadmissibility criminal procedure code denuncia spontanea

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 7 cod. pen.
pen., violazione di legge in ordine all'errata applicazione della ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.
Art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in ordine all'errata applicazione della ritenuta circostanza aggravante di cui all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5, n. 17029/2024
Cass., sez. 5, n. 17029/2024, Rv.
Cass., sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021
Cass., sez. 5, n. 14022 del 08/01/2014
sez. 5, n. 17029/2024
Cass., sez. 5, n. 17029/2024, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEOTTA DANIELE nato a BARI il 01/05/1977 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia resa in data 6 settembre 2023 dal locale Tribunale, riconosciuta la continuazione tra il reato più grave per cui si procede e quello giudicato con sentenza dal Tribunale di Lecce in data 22 settembre 2022, ha rideterminato la pena all'imputato Leotta Daniele nella misura di anni due, giorni venti di reclusione ed euro 1066 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen., commesso in Lecce il 16 gennaio 2020. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in ordine all'errata applicazione della ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.

Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai finì dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. è necessario l'esercizio di una diretta e continua custodia sul bene da parte del proprietario o dell'addetto alla vigilanza, non essendo sufficiente che l'accesso al luogo non sia libero (cfr. Cass., sez. 5, n. 17029/2024, Rv. 286317 -01, sez. 5 - n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 01; sez. 5, n. 14022 del 08/01/2014, Rv. 259870 - 01).

I giudici di merito hanno quindi considerato che le due biciclette erano parcheggiate all'interno del vano scala condominiale e quindi esposte alla pubblica fede, essendo il vano condominiale luogo percorribile da chiunque possa averne accesso e certamente non sottoposto alla continua sorveglianza da parte dei proprietari o addetti alla vigilanza (cfr. Cass., sez. 5, n. 17029/2024, Rv. 286317 -01, cit., riferita proprio al caso di un pianerottolo di condominio). All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consiglie es