Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35988/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to meet the 15-day appeal deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35988/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it was filed after the statutory deadline. The appellant argued for a review of the conviction under Articles 624 and 625 of the Penal Code, but the appeal was lodged on May 16, 2025, exceeding the 15-day limit established by Articles 585 and 544 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was untimely and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 591 lett. c c.p.p.: Appeals filed after the expiration of the fifteen-day period prescribed by law are declared inadmissible without formalities.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility statutory deadline appeal period procedural defect Cassation appeal time limit procedural costs responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 1, comma 51, della L. 23.6.2017 n. 103
L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e alla applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 591 lett. c c.p.p.
103), nei casi previsti dall'art. 591 lett.c cod.
Art. 585 c.p.p.
Art. 544 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARO SALVATORE nato a PATERNO' il 09/02/1984 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catania in relazione al reato di cui all'art. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen. L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103), nei casi previsti dall'art. 591 lett.c cod. proc. pen ( ossia inosservanza dei termini per proporre impugnazione), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Risulta dagli atti che il processo è stato definito all'udienza del 9 aprile 2025 con motivazione contestuale. La sentenza doveva quindi essere impugnata nel termine di giorni 15, e cioè entro il 24 aprile 2025 ( artt. 585 e 544 cod. proc. pen). Risulta invece che il ricorso per Cassazione sia stato depositato il 16 maggio 2025, oltre il termine fissato dalla legge.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025 Il Consigl