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Ordinanza — n. 35986/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity of grounds regarding sentencing reduction for attempted theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35986/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for a reduced sentence based on marginal role and lack of recidivism, while the lower court had already specified the reduction amount and reasoning regarding the forced entry. The court rejected the appeal because the appellant failed to demonstrate a specific correlation between the lower court's motivation and the alleged legal violation, violating the requirement for specific grounds in criminal appeals.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible for genericity if the grounds do not establish a specific correlation with the reasoning of the contested decision, rendering the appeal vague and lacking necessary specificity.

Parole chiave

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generic grounds inadmissible appeal sentencing reduction attempted theft specificity requirement criminal procedure Cassation appeal testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 624 bis cod. pen
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia resa in data 20 marzo 2024 dal locale Tribunale, ha rideterminato la pena all'imputato Tsertsvadze Giorgi nella misura di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TSERTSVADZE GIORGI nato 1118/04/2000 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia resa in data 20 marzo 2024 dal locale Tribunale, ha rideterminato la pena all'imputato Tsertsvadze Giorgi nella misura di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., commesso in Bari il 7 marzo 2024. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in ordine al trattamento sanzionatorio corrisposto all'imputato.

1. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha applicato la diminuizione di pena per il delitto tentato specificando di non procedere alla riduzione massima ( ossia i due terzi) valutando la condotta in termini di gravità in quanto il ricorrente, trovato di fronte alla porta dell'appartamento con quattro spadini di ferro in mano, aveva anche forzato il portone dello stabile al fine di introdurvisi. A fronte di dette argomentazioni il ricorso si limita genericamente a dedurre il ruolo marginale dell'imputato e l'esclusione della recidiva a suo carico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

2. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Corsiglier estensore OEPOSTT