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Ordinanza — n. 35983/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for aggravated burglary exploiting elderly victims' vulnerability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35983/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated burglary. The appellant argued for a violation of law regarding the aggravating circumstance of exploiting the victims' advanced age, while the court found the first ground inadmissible as it merely repeated merits already reviewed. The court affirmed that the specific vulnerability of elderly victims was properly considered in the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the application of the aggravating circumstance of exploiting the victim's age or physical weakness are inadmissible if the lower court's reasoning is logical and fully supported by the evidence.

Parole chiave

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aggravated burglary elderly victim vulnerability inadmissible appeal minorata difesa Cassazione Rome esame di cassazione controllo della commisurazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law n. 94 of 2009
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006
265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 3 - n. 8740 del 24/11/2022
Sez. 4 - n. 7287 del 09/12/2020
Sez. 4 - n. 7287 del 09/12/2020, Rv.
Sez. 2 n. 8998 del 18/11/2014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHINO CARMELO nato a SALUZZO il 16/02/1963 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHEI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Torino pronunciata in data 8.05.2023 che aveva condannato Chino Carmelo per i reati di cui ai capi a) b) e c) dell'imputazione inerenti a tre episodi di furto in abitazione aggravato dal mezzo fraudolento e dall'aggravante della minorata difesa ex artt. 624 bis, co.1 e 3, 625 co.1, n.2 e 61, n.5 cod. pen.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale nei suoi riguardi; con il secondo motivo, violazione di legge per la mancata esclusione dell'aggravante della minorata difesa.

3. Il primo motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata), nonché tendente a riproporre un diverso apprezzamento delle prove, non consentito in sede di legittimità. È noto, infatti, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di Cassazione, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso, la Corte territoriale offre argomentazioni logiche e perfettamente aderenti alle risultanze del materiale istruttorio esaminato, sottolineando elementi quali medesimo modus operandi utilizzato dal Chino (il quale si introduceva nelle abitazioni delle vittime fingendo di essere un operatore del gas o dell'elettricità), nonché le risultanze della ricognizione personale eseguita dalle tre persone offese dal reato e dai due testimoni (la figlia e la nipote della sig.ra Anguino), rilevando che le descrizioni fornite da tutti i ricognitori erano state univoche e corrispondenti alle caratteristiche fisiche dell'imputato (pag. 10).

Inoltre, con deduzioni logiche ed esaustive, i giudici sottolineano come i risultati della ricognizione abbiano raggiunto un esito altamente positivo, riconducibile alla quasi certezza, ulteriormente valorizzato se si tiene conto dell'età delle vittime e del tempo decorso dai fatti; rilevando altresì, riguardo ai rilievi relativi alla ricognizione eseguita dalla persona offesa Carpino, che, in base alla giurisprudenza consolidata, non inficia la genuinità della ricognizione la previa visione, in foto o su altro supporto, della persona da riconoscere (Sez. 3 - n. 8740 del 24/11/2022, Rv. 284232 - 01;

Sez. 4 - n. 7287 del 09/12/2020, Rv. 280598 - 01).

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Nel caso di specie, l'impugnata sentenza ha adeguatamente argomentato in ordine alla configurabilità della condotta di approfittamento delle condizioni di età avanzata delle vittime e delle circostanze del caso concreto (le tre vittime sono state raggiunte nelle rispettive abitazioni, quindi in luogo privato ove si trovavano da sole, e quindi indifese; valorizzando in proposito le dichiarazioni della persona offesa Carpino la quale aveva dichiarato di essersi resa conto che colui che si era introdotto a casa sua non era un tecnico, ma di aver avuto timore, assecondandolo).

Sul punto è utile ribadire il principio secondo cui in tema di minorata difesa, la circostanza aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge n. 94 del 2009, deve essere specificamente valutata anche in riferimento all'età senile e alla debolezza fisica della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Sez. 2 n. 8998 del 18/11/2014, Rv. 262564 - 01).

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d