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Ordinanza — n. 35981/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and indeterminate grounds lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35981/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Bechir Fati inadmissible for failing to meet statutory requirements. The appellant challenged a lower court's conviction for theft, alleging a lack of declaration of non-punishability under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeal grounds were too generic and did not specify the exact elements of the decision being criticized.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible for genericity if it lacks specific indications linking the arguments against the decision to the legal grounds for non-punishability, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory role.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-punishability Code of Criminal Procedure specificity requirement supervisory review indeterminate arguments mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Il primo ed unico motivo di ricorso è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione per mancata declaratoria di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod.proc.pen
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione per mancata declaratoria di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECHIR FATI (CUI: 0132U7R) nato il 04/07/1979 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova il 13.07.2021 che aveva ritenuto penalmente responsabile Bechir Fati per i reati di furto pluriaggravato ex artt. 624, 625, nn. 2 e 7 e 61 n.2 cod.pen. e di tentato furto di cui agli artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod.pen.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione per mancata declaratoria di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen.

3. Il primo ed unico motivo di ricorso è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 7 ottobre 2025