Italian Court dismisses appeal for theft conviction as merits review is barred and mitigating factors denied.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for theft in a residence. The appellant argued for factual re-evaluation and generic mitigating circumstances, but the court ruled that merit-based challenges fall outside the Supreme Court's jurisdiction. Consequently, the decision upheld the original judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 cod. proc. pen.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to review factual reconstructions or merit-based arguments, limiting its role to legal errors and ensuring that judgments supported by adequate reasoning remain final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUSHKU DRITAN nato il 28/10/1981 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio che lo ha condannato per il reato di furto in abitazione.
2. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, alla riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo si sostanzia in censure di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez.
U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). La Corte, con motivazione esaustiva e non illogica, sottolinea la contiguità dello spazio temporale tra l'introduzione nella proprietà privata delle persone offese e il ritrovamento della falciatrice sottratta dal capanno degli attrezzi proprio mentre l'imputato era intento a caricarla all'interno della propria vettura, nonchè la totale inverosimiglianza della versione dei fatti offerta dal ricorrente.
A fronte di tale completo apparato argomentativo, sorretto da un ragionamento logico e lineare, il ricorrente si limita ad opporre censure di mero fatto, peraltro già oggetto dei motivi di appello ampiamente disattesi dalla Corte territoriale.
5. In merito al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di appello mette in rilievo la negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti per estorsione, frode assicurativa, danneggiamento, furto e cessione di stupefacenti. La decisione della Corte territoriale è in linea con i parametri elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025 Il