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Ordinanza — n. 35785/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for mere factual complaints lacking legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35785/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's arguments constituted mere factual complaints rather than valid legal challenges. The appellant contested the qualification as a de facto administrator and the court's assessment of evidence, but the court found these to be insufficient for review at the third instance. Consequently, the court refused to re-evaluate the factual findings, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation is inadmissible when it consists solely of complaints on facts or a renewed evaluation of evidence, as the court cannot re-examine factual findings or substitute its own assessment for that of the court of first instance.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy de facto administrator inadmissible appeal factual complaints third instance review evidence evaluation legal merit omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALORE NUNZIO nato a CATANIA il 07/05/1968 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Valore Nunzio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di appello, che contestano, rispettivamente, l'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non sono consentiti in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;

Considerato che il secondo motivo, seppure enunciato come "travisamento di prova decisiva", si risolve in una critica non alla tenuta logica della motivazione, ma alla bontà della decisione e all'apprezzamento (che reputa errato) del materiale probatorio. Tuttavia il sindacato di legittimità non può spingersi a verificare se gli esiti dell'interpretazione delle prove siano realmente rispondenti alle acquisizioni probatorie emergenti dagli atti del processo. Infatti alla corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, che il ricorrente indichi come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

L'oggetto dello scrutinio di legittimità resta la motivazione del provvedimento impugnato, l'esame della cui illogicità non può mai trasmodare in un'inammissibile e rinnovata valutazione dell'intero compendio probatorio posto dal giudice di merito a fondamento delle proprie conclusioni; Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.