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Ordinanza — n. 35783/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise recidiva objection in appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35783/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Scelsi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances and the recognition of recidiva, arguing for equivalent treatment. The court ruled that the objection regarding recidiva was not raised in the appeal act, creating a preclusion, while the denial of mitigating circumstances was justified by the appellant's criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 60 c.p.: The appeal must raise all objections regarding recidiva and mitigating circumstances; failure to do so constitutes preclusion, and the denial of mitigating circumstances is valid when based on the defendant's status as a recidivist indicating social danger.

Parole chiave

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recidiva reiterata circostanze attenuanti preclusione appello pericolosità sociale doglianza inammissibile esibizione dei documenti d'identità uso di false generalità frode alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 60 c.p.
art. 497 - bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019
(Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCELSI ANTONIO nato a CERIGNOLA il 08/09/1969 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Scelsi Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497 - bis cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di appello, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il loro riconoscimento in misura equivalente alla contestata e riconosciuta recidiva reiterata infraquinquennale, nonché, in alternativa, l'esclusione della riconosciuta recidiva, è inammissibile in quanto: - la doglianza inerente alla recidiva non è statVormulatct con l'atto di appello, pertanto sul punto di è formata una preclusione; - la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie con il richiamo alla pluralità di precedenti penali a carico dell'imputato "specie per reati di rapina e, persino, di omicidio volontario"; al riguardo va ricordato che è legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con lo "status" di recidivo infraquinquennale dell'imputato, ritenuto indice di un'effettiva capacità a delinquere e di vera pericolosità sociale. (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Rv. 274996 - 04);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così