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Sentenza — n. 35782/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court sentence due to prescription of crime despite reclassification and sentencing errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35782/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appeal court's sentence without remittal because the criminal offense had expired due to the statute of limitations. Although the lower court reclassified the crime and failed to apply a sentencing reduction for the abbreviated trial, the court determined the prosecution was time-barred. Consequently, the conviction was voided as the legal basis for punishment no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The statute of limitations extinguishes the criminal action regardless of procedural errors or sentencing miscalculations, rendering any judgment based on a time-barred offense void without remittal.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription annulment without remittal abbreviated trial reclassification of crime riduzione della pena attenuazione della pena restituzione del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
In difetto di elementi, neppure rappresentati in ricorso, che consentano di giungere a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 26189 del 15/06/2022, Tescari
Sez. 5, n. 26189 del 15/06/2022, Tescari, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SARACINO GIUSEPPE nato a BITONTO il 28/08/1970 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

1. Con la sentenza impugnata, pronunciata nell'ambito di un giudizio abbreviato, la Corte di appello di Bari ha riqualificato in bancarotta documentale semplice il fatto in origine contestato come bancarotta fraudolenta documentale, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena, senza tuttavia applicare la riduzione per il rito.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: sull'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale semplice; sul trattamento sanzionatorio limitatamente all'omessa riduzione per il rito abbreviato scelto.

3. È fondato il motivo in punto di mancata applicazione della diminuente per il rito: la Corte di appello ha fissato l'entità della pena in mesi sei di reclusione, affermando espressamente che intendeva attestarsi sul minimo edittale; ha però omesso di ridurre la pena di un terzo per il rito abbreviato. Va rilevato, allora, il maturare del termine prescrizionale (cfr. Sez. 5, n. 26189 del 15/06/2022, Tescari, Rv. 283261 - 01), tenuto conto che il reato si è consumato il 21 novembre 2016 e che non risultano periodi di sospensione. In difetto di elementi, neppure rappresentati in ricorso, che consentano di giungere a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deci